Comune di Pontenure

Comune di Pontenure

Provincia di Piacenza

Accesso agli atti

Accesso documentale
Il diritto di accesso documentale, informale e formale, è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti dalla Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Per esercitare il diritto l’interessato deve avere un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso.

L’accesso informale agli atti è consentito solo quando non risulti l’esistenza di soggetti controinteressati. Il richiedente presenta richiesta, scritta, al Comune di Pontenure che lo trasmetterà al ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento. Il richiedente deve indicare il documento oggetto dell’accesso ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione; specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso all’oggetto della richiesta; dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l’accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento.
Nel caso venga individuata la presenza di controinteressati, il richiedente viene invitato a presentare richiesta di accesso formale.

Modulo Accesso Documentale


Accesso civico semplice:
concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
L’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 ha introdotto il diritto per chiunque di richiedere ad una Pubblica Amministrazione documenti, informazioni o dati rientranti negli obblighi di pubblicazione, qualora l’ente interessato non abbia assolto a tale obbligo.

Questo diritto, denominato appunto accesso civico (semplice), può essere esercitato senza obbligo di motivazione, tramite una richiesta di accesso gratuita da presentare al Responsabile della Trasparenza dell’Ente, all’indirizzo PEC dell’ente, utilizzando il modello allegato.

L’Amministrazione ha l’obbligo di ottemperare alla mancata pubblicazione entro 30 giorni dalla richiesta di accesso civico, e di darne comunicazione contestuale al richiedente tramite indicazione del collegamento ipertestuale o trasmissione della documentazione pubblicata.

Il Responsabile della trasparenza del Comune di Pontenure è la dott.ssa Marta Pagliarullo – Recapito telefonico: 0523 /692031

Modulo Accesso civico semplice


Accesso civico generalizzato:
concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 (Freedom of Information Act – FOIA), che ha modificato il D.Lgs. 33/2013, è stato introdotto l’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, commi 2 e seguenti.
Il comma 2 così definisce l’accesso civico generalizzato: Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis.

L’accesso civico generalizzato, che configura un diritto di informazione fondato sul principio democratico, non abroga né sostituisce le altre norme che regolano il diritto di accesso dell’interessato previste dall’ordinamento, a cominciare dall’accesso documentale di cui alla L. 241/1990.

I limiti all’accesso civico generalizzato stabiliti dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 sono i seguenti:

  1. Accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
  • a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  • b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari;
  • d) le relazioni internazionali;
  • e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
  1. L’accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
  • a) la protezione dei dati personali, in conformità’ con la disciplina legislativa in materia;
  • b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
  1. Il diritto di accesso civico generalizzato, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Responsabile dell’Ufficio che detiene i dati, i documenti e le informazioni richieste.

Informazioni sulle modalità di trasmissione delle istanze: PEC: comune.pontenure@sintranet.legalmail.it;

Modulo Accesso civico generalizzato


Note alla modulistica:

Nel modulo di accesso civico generalizzato è necessario identificare con precisione i dati, le informazioni o i documenti richiesti, con esplicita indicazione dei periodi di tempo cui si riferiscono.
Sono ostensibili al richiedente solo i dati e le informazioni detenute dall’Amministrazione procedente.
L’Amministrazione non è tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.
Pertanto, l’Amministrazione non è tenuta a rielaborare i dati ai fini dell’accesso, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’Amministrazione stessa.

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, Dlgs 33/2013, la documentazione richiesta sarà rilasciata previo oscuramento dei relativi dati e informazioni che risultino sproporzionate, eccedenti e non pertinenti l’esigenza informativa del richiedente, onde evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati relativi a:

  1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali,

Pertanto, l’eventuale ostensione di tali dati e informazioni deve essere ESPLICITAMENTE richiesta nella presente istanza di accesso generalizzato e, in ogni caso, darà luogo all’interpello dei controinteressati da parte dell’Amministrazione procedente.
L’eventuale opposizione dei controinteressati può dare luogo al diniego dell’accesso, all’accesso parziale o al differimento dell’accesso, secondo la valutazione operata dall’Amministrazione procedente.
Qualora trattasi di dati e informazioni oggetto di eccezione assoluta (divieto) al diritto di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5-bis Dlgs 33/2013 e della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, l’Amministrazione procedente provvederà in ogni caso al diniego all’accesso, ovvero all’oscuramento delle parti non ostensibili della documentazione richiesta, ovvero, qualora l’eccezione sia riferibile ad un certo periodo di tempo, al differimento dell’accesso.

Allegati (3)