Animali d’affezione
Se sei proprietario di un cane sei tenuto a:
garantirgli condizioni di benessere e sanità, ad evitare che esso possa recare pericolo o disturbo agli altri cittadini e ad osservare le comuni norme di igiene generale della collettività;
raccogliere dal suolo pubblico le sue deiezioni;
iscriverlo all’anagrafe canina entro trenta giorni dalla nascita o da quando ne vieni, a qualsiasi titolo, in possesso.
La legge n. 27 del 7/4/2000 la Regione Emilia Romagna ha istituito l’Anagrafe obbligatoria basata su un sistema di identificazione a microchip sottocutaneo.
Il sistema di identificazione a microchip risulta particolarmente utile:
– in caso di smarrimento/ritrovamento;
– in caso di furto;
– per prevenire il randagismo;
– per scoraggiare l’abbandono.
Vantaggi del tatuaggio elettronico:
– è completamente indolore per l’animale;
– è innocuo, non interagisce con l’organismo dell’animale, non contiene altri componenti dannosi;
– è rapido da applicare e inalterabile nel tempo;
– consente un’identificazione inconfutabile;
– non lascia segni visibili.
Cosa occorre per l’iscrizione all’Anagrafe Canina?
Entro 30 giorni dalla nascita del cane, il proprietario deve:
– recarsi all’ufficio Anagrafe Canina (1° piano);
– compilare la scheda dei dati segnaletici del cane (razza, età, colore, pelo) e ritirare il certificato di iscrizione e il microchip che consente, dopo l’applicazione, l’individuazione del cane;
– portare il microchip al veterinario dell’Azienda USL (a scelta del proprietario) o da un veterinario libero professionista di fiducia.
I comuni all’atto dell’iscrizione assegnano all’animale un codice di riconoscimento e rilasciano la documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione.
I cani sono identificati mediante introduzione sottocutanea di microchip di riconoscimento consegnato dal Comune all’atto dell’iscrizione.
I proprietari dei cani devono segnalare all’anagrafe canina i casi di:
– smarrimento o sottrazione;
– cessione o morte del cane, nonché cambiamenti di residenza (entro 15 giorni dall’evento).
E’ fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale.
Cani, gatti e furetti … all’estero con il PASSAPORTO
Cani, gatti e furetti che si troveranno a viaggiare con il proprietario all’interno degli Stati membri dell’Unione europea, dovranno infatti esibire anche loro il pet passaport, il passaporto per gli animali domestici che conterrà una parte anagrafica e la possibilità di inserire anche una fotografia (facoltativa).
Il nuovo documento è stato introdotto dal regolamento comunitario 998/2003 per garantire una maggiore sicurezza contro i rischi sanitari legati alla circolazione degli animali da compagnia, in particolare rispetto alla rabbia, una malattia virale che tuttavia in Italia non si manifesta già da alcuni anni.
L´entrata in vigore della norma europea non modifica però gli obblighi sanitari previsti dai singoli Stati dell’Ue e particolari disposizioni sono previste per l´entrata in Svezia e nei Paesi della Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord).
Come fare per richiedere il passaporto
Il proprietario del cane dovrà presentare a uno dei Servizi veterinari delle Aziende Usl, il certificato di iscrizione all’ anagrafe canina che è già in suo possesso.
Il Servizio provvederà a compilare e consegnare il passaporto – che si presenta in doppia lingua italiano/inglese – così il cane potrà espatriare.
Per maggiori informazioni puoi contattare il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale: 800 033 033, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30
Ultimo aggiornamento
18 Gennaio 2021, 09:55