MATRIMONIO
Possono contrarre matrimonio tutte le persone di stato libero, maggiorenni, capaci e non legati da vincolo di parentela o affinità.
I minori tra i 16 e i 18 anni di età possono contrarre matrimonio soltanto a seguito di specifica autorizzazione da parte del tribunale dei minorenni. Minori di anni 16 non possono contrarre matrimonio.
Il matrimonio può essere celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile o davanti al proprio ministro di culto.
Sia il matrimonio civile che quello religioso deve essere preceduto dalla pubblicazione di matrimonio.
Pubblicazioni di matrimonio
Per la pubblicazione del matrimonio gli sposi (o almeno uno degli sposi) si recano nel loro comune di residenza per rendere all’ufficiale dello stato civile una autocertificazione con i dati personali di entrambi gli sposi. Tutti i documenti necessari per la pubblicazione del matrimonio vengono poi acquisiti d’ufficio.
Per il matrimonio concordatario la pubblicazione del matrimonio deve essere chiesta anche dal proprio ministro di culto.
Acquisiti d’ufficio i documenti necessari, la coppia verrà contattata dall’Ufficio di Stato Civile per fare la richiesta di pubblicazioni.
La pubblicazione è affissa per 8 giorni nei comuni di residenza di entrambi gli sposi. Decorso tale termine, senza opposizioni, gli sposi possono contrarre matrimonio nei 6 mesi successivi (180 giorni).
Possono farne richiesta:
- le cittadine e i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili. Oltre allo stato libero è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
- le cittadine e i cittadini che hanno compiuto 16 anni e non 18; in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Tribunale dei Minorenni.
- i cittadini e le cittadine che avevano già contratto matrimonio che hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio; se il matrimonio è religioso cattolico per risposarsi con cerimonia religiosa cattolica occorre ottenere l’annullamento del precedente matrimonio.
Documenti necessari che devono presentare gli sposi:
- documento d’identità valido (richiesto per tutte le persone che compaiono);
- richiesta del parroco o del Ministro di culto ammesso nello Stato per i soli matrimoni da celebrarsi in forma religiosa;
- per i cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari) è necessaria una dichiarazione di nulla-osta, prevista dall’art. 116 del C.C., rilasciata in Italia dall’autorità diplomatica (consolato o Ambasciata) del proprio paese presente in Italia.Tale nulla osta deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l’Autorità diplomatica o presso la Prefettura di Piacenza, sempre che non si tratti di paese esente da legalizzazione (Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtestein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica di S. Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Spagna, Turchia, Ungheria); in mancanza del nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano;
- per le minori e i minori che abbiano compiuto i 16 anni è necessario presentare decreto di autorizzazione al matrimonio emesso dal tribunale dei Minorenni di Bologna.
Regime patrimoniale dei beni
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della Comunione dei beni (Comunione Legale).
I coniugi possono però scegliere un regime diverso sia al momento della richiesta di pubblicazioni sia dopo la celebrazione del matrimonio.
Se ci si sposa con rito religioso la comunicazione va fatta al Parroco. Se ci si sposa con rito civile va resa una dichiarazione verbale all’Ufficiale di Stato Civile al momento della richiesta di pubblicazione; la scelta può essere comunicata comunque, fino a una settimana prima della celebrazione.
Per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, la competenza è del notaio, poi il cambiamento viene annotato a margine dell’atto di matrimonio.
NOTIZIE UTILI:
- Comunione dei beni (art. 177 Codice Civile): è il regime patrimoniale legale dei beni, ovvero, se i coniugi non optano per un regime diverso si applica automaticamente la comunione (questo regime è stato introdotto dalla Riforma del diritto di Famiglia del 1975);
- Separazione dei beni (art. 215 Codice Civile): con la separazione ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo;
- Fondo Patrimoniale (art. 167 Codice Civile): consiste nella costituzione di un fondo dove vengono destinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri (es. auto, imbarcazioni ecc.) e titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia. La proprietà dei beni costituenti il fondo spetta ad entrambi i coniugi salvo che venga stabilito diversamente nell’atto costitutivo.
E’ bene ricordare che il fondo patrimoniale a favore dei minori rimane anche se i coniugi divorziano, finchè il minore non raggiunge la maggiore età.
Ultimo aggiornamento
18 Gennaio 2021, 09:48