Comune di Pontenure

Comune di Pontenure

Provincia di Piacenza

Ricoveri in struttura ed integrazione rette di ricovero

Ricoveri temporanei o definitivi
Le persone che non possono soddisfare le loro necessità assistenziali a domicilio, possono usufruire di strutture in cui essere accolti definitivamente o temporaneamente, oppure restare per una sola parte della giornata.
Sul territorio del Distretto Val d’Arda sono presenti le seguenti strutture, di seguito distinte per tipologia:
– CASA DI RIPOSO: struttura residenziale a carattere assistenziale, rivolta prevalentemente ad anziani in condizioni di autosufficienza o parziale autosufficienza;
– CASA RESIDENZA ANZIANI: struttura assistenziale residenziale a rilevanza sanitaria, riservata prevalentemente ad anziani in condizioni di non autosufficienza;
– CRA TEMPORANEA: struttura residenziale che accoglie in regime di temporaneità soggetti non autosufficienti, che richiedono un intervento intensivo sanitario ( medico, infermieristico e riabilitativo) e che pertanto presentano un quadro clinico ancora instabile e complesso;
– CENTRO DIURNO: struttura assistenziale a carattere semiresidenziale, rivolta ad anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, può essere specializzata nel trattamento di affezioni particolari;
– COMUNITÀ ALLOGGIO: struttura assistenziale a carattere residenziale, di dimensioni ridotte, riservata ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
– RESIDENZA PROTETTA: alloggi situati nella stessa unità strutturale, rivolti ad accogliere anziani in condizioni di autosufficienza o parziale autosufficienza.

Le strutture esistenti sul territorio comunale

Sul territorio di Pontenure è presente la Casa di Riposo Francesco e Teresa Parenti, situata in via IV Novembre n.6 – tel. 0523/517247, che ha lo scopo di ospitare, in regime di residenzialità, anziani sia autosufficienti che parzialmente autosufficienti .
Presso la stessa struttura è inoltre attivo un Centro diurno in grado di ospitare durante la giornata anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti per i quali è previsto il rientro a domicilio nelle tarde ore pomeridiane. Questo servizio si pone come prosecuzione quasi naturale dell’ambiente familiare

Modalità di accesso alle strutture
La domanda per l’ammissione in struttura deve essere rivolta all’Assistente sociale del Comune, che provvede all’istruttoria della stessa ed effettua una prima analisi della situazione attraverso la lettura dei bisogni assistenziali della persona.
Nel caso di ricovero di persona non autosufficiente l’Assistente sociale richiede l’intervento di valutazione della commissione di Unità di Valutazione Geriatrica, previsto dalla legislazione e dagli accordi vigenti tra il Comune, l’A.U.S.L. e le strutture del distretto, al fine di individuare la struttura più rispondente ai bisogni della persona.
In base a queste valutazioni, il Comune autorizza il ricovero in istituto, indicando anche la responsabilità economica dei familiari tenuti per legge al pagamento della retta ex art. 433 C.C., ove esistano, e/o l’eventuale integrazione a carico del Comune.

I RICOVERI TEMPORANEI
I ricoveri in Casa Protetta possono avere carattere definitivo oppure possono presentare caratteristiche di temporaneità in base ad un accordo definito tra i familiari e l’Assistente sociale del Comune. Questi ricoveri così detti “di sollievo” vengono programmati con lo scopo di sollevare la famiglia da un gravoso carico assistenziale legato all’assistenza di un proprio congiunto, oppure
per sostituire temporaneamente il lavoro di cura di familiari che, per varie ragioni, sono impossibilitati temporaneamente a provvedervi.

L’integrazione del pagamento della retta da parte del Comune

Il Comune può provvedere, su richiesta dell’interessato o dei familiari, all’integrazione economica della retta di degenza dopo aver verificato la necessità e l’opportunità del ricovero dell’anziano e la sua impossibilità ad affrontare la spesa secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
Non saranno accolte le richieste di integrazione rette per i ricoveri definitivi o temporanei fatti senza la preventiva autorizzazione comunale.
Il ricoverato concorre al pagamento della retta per l’ammontare dell’intero reddito netto, esclusa una quota equivalente al 25% del trattamento minimo di pensione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, che trattiene per le spese di carattere personale.
Nel caso in cui l’anziano non riesca a coprire il costo della retta sono chiamati ad intervenire i familiari tenuti agli alimenti che per il regolamento del Comune sono: il coniuge, i figli, i genitori ed i fratelli e le sorelle.
Questi concorrono alla spesa con quote percentuali rispetto alla propria situazione economica equivalente nella misura determinata dall’apposito regolamento comunale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta deve essere inoltrata presso l’Assistente sociale del Comune allegando:
a) certificato medico sulle condizioni psico-fisiche della persona che chiede il ricovero;
b) dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi del D.L.vo 109/98 e successive modificazioni, del ricoverato e dei parenti tenuti agli alimenti. Questi ultimi sono tenuti a produrre la suddetta documentazione solo nel caso in cui venga richiesta l’integrazione del pagamento della retta di ricovero da parte del Comune;
c) certificati di pensione dell’anno in corso per il ricoverato.

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

26 Gennaio 2021, 11:12