Commercio su aree pubbliche
COMUNICAZIONE PER PARTECIPARE ALLA SPUNTA
DAL 1 AL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO
Riferimenti normativi:
DGR Emilia Romagna n. 485 del 22/04/2013 (punto 2, lett. d), di modifica della delibera n. 1368/1999.
La nuova norma prevede che i posteggi liberi nei mercati e nelle fiere siano assegnati giornalmente dal Comune ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, secondo apposita graduatoria stilata dal Comune per ciascun settore merceologico nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012.
Gli operatori interessati sono tenuti a presentare al Comune di Pontenure apposita comunicazione di partecipazione per poter occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati.
La comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL.
Termini:
– 31 gennaio: termine per la presentazione della comunicazione
– 31 marzo: termine per la redazione delle graduatorie degli spuntisti
La comunicazione si presenta attraverso il Suap on line (accessounitario.lepida.it).
Novità: A partire dall’anno 2019, la comunicazione per la partecipazione alla spunta non avrà più efficacia annuale, bensì fino a diverso avviso dell’interessato, salvo assenza per tre anni consecutivi in ciascuna delle manifestazioni per cui la comunicazione è stata presentata.
Pertanto, gli operatori che hanno presentato la comunicazione negli anni passati non sono tenuti a presentarne una nuova, salvo l’assenza negli ultimi tre anni in ciascuna delle manifestazioni per cui la comunicazione era stata presentata.
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Regolarità contributiva INPS – INAIL degli operatori di commercio ambulante
Si informa che il terzo comma dell’art. 10 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “semplificazioni in materia di DURC”, dispone che il DURC acquisito per mezzo di strumenti informatici e mediante la semplice imputazione del codice fiscale dell’impresa oggetto di verifica, assolve all’obbligo delle dichiarazioni sostitutive di certificato di cui all’art. 46 del DPR 445/2000.
I commercianti su aree pubbliche non hanno più l’obbligo di trasmettere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relativamente alla regolarità contributiva.
Ai sensi della DGR n. 2012 del 10.12.15 recante “Legge Regionale 1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica“, SOLO i commercianti non iscritti né all’INPS né all’INAIL dovranno presentare al Comune dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la propria situazione assicurativa e contributiva.
La Regione dispone inoltre che l’esito delle verifiche comporta le medesime conseguenze previste dalla legge regionale 1/2011 in caso di mancata presentazione del DURC o della dichiarazione sostitutiva di certificato: mancato rilascio del titolo (art. 2, comma 1), inefficacia della SCIA in caso di subingresso (art. 2, comma 1), sospensione del titolo da uno a sei mesi ed eventuale revoca dello stesso in caso di verifica annuale (art. 6, comma 2 e 2bis), revoca del titolo nel caso di irregolarità del DURC verificato dopo centottanta giorni per le imprese non ancora iscritte al registro imprese alla data di rilascio o di subingresso del titolo (art. 2, comma 3, e art. 6, comma 1), mancata partecipazione alle spunte nei mercati e nelle fiere e mancata partecipazione alle fiere con domanda presentata almeno sessanta giorni prima dell’evento.
Ultimo aggiornamento
18 Gennaio 2021, 09:02